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Sez. 5, Sentenza n. 958 del 22/02/1999 Cc. (dep. 30/03/1999) Rv. 212934 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di proscioglimento - Impugnazione agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212934-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

Poiché solo quando pronunzia sentenza di condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, ma anche contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunziata nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, la affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Nè tale atto di impugnazione deve, necessariamente, contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)