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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7427 del 15/03/2019 (Rv. 653515 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Prescrizione - Eccezione di rinuncia - Oneri del giudice di merito.
Stato
decisa il 2019-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653515-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

In tema di prescrizione, ove venga ritualmente dedotta la rinuncia da parte dell'avente diritto ad avvalersi della stessa, il giudice di merito ha il dovere di indagare la rilevanza di tutte le prove versate in atti ai fini della qualificazione del comportamento del titolare del diritto come compatibile, o meno, con la facoltà di coltivare l'eccezione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)