Sez. 1, Sentenza n. 5848 del 28/10/1988 (Rv. 460359 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La rinuncia alla prescrizione già maturata può essere desunta da un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della relativa eccezione ed è logicamente rinvenibile dal giudice, con valutazione di merito non censurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivata, nel fatto del debitore che si dichiari pronto alla chiusura del relativo rapporto contabile. (V 3898/81, mass n 414551, sulla seconda parte; (V 2091/74, mass n 370395, sulla seconda parte; (Conf 3898/81, mass n 414551, sulla prima parte; (Conf 4553/80, mass n 408393, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)