Sez. 2, Sentenza n. 17027 del 26/07/2006 (Rv. 591435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Presupposti - In relazione alla domanda di accertamento incidentale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un giudizio volto ad ottenere il trasferimento del bene compromesso ex art.2932 cod. civ., aveva escluso che l'accertamento in via incidentale della titolarità del bene in capo al promittente venditore desse luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)