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Sez. U, Sentenza n. 5432 del 17/10/1981 (Rv. 416141 - 01)

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMPOSIZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. N. 204 DEL 1978 - PROROGATIO DEI MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI - APPLICABILITÀ IN TEMA DI PRONUNCE DELIBERATE DAL PREDETTO CONSIGLIO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI TALE D.P.R. - ESCLUSIONE - VALIDITÀ DELLE SUDDETTE PRONUNCE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416141-01

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMPOSIZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. N. 204 DEL 1978 - PROROGATIO DEI MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI - APPLICABILITÀ IN TEMA DI PRONUNCE DELIBERATE DAL PREDETTO CONSIGLIO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI TALE D.P.R. - ESCLUSIONE - VALIDITÀ DELLE SUDDETTE PRONUNCE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La disciplina dettata dal d.P.R. 5 aprile 1978 n. 204, in tema di composizione del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, anche nella parte in cui, esclusa la possibilità di riconferma dei membri designati dalla giunta regionale, prevede la "prorogatio" dei medesimi fino alla nomina dei successori (artt. 2 e 3), non spiega Rilevanza sulle pronunce deliberate dal suddetto consiglio prima dell'entrata in vigore del citato decreto, con la conseguenza che l'indagine sulla validità di queste ultime, in relazione alla partecipazione al collegio giudicante di un membro "laico" in situazione di riconferma, va condotta alla stregua della previgente normativa (art. 3 del d.l. 6 maggio 1948 n. 654, come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)