diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2248 del 29/03/1983 (Rv. 427092 - 01)

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN GIUDICE NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED IN SITUAZIONE DI DIFETTO DI INDIPENDENZA - SENTENZA N. 25 DEL 1976 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NULLITÀ CONSEGUENTE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA PRONUNCIA RESA DAL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DELIBERAZIONE DI DETTA PRONUNCIA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 204 DEL 1978 RELATIVA ALLA "PROROGATIO EX LEGE" - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427092-01

SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI UN GIUDICE NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED IN SITUAZIONE DI DIFETTO DI INDIPENDENZA - SENTENZA N. 25 DEL 1976 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NULLITÀ CONSEGUENTE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA PRONUNCIA RESA DAL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DELIBERAZIONE DI DETTA PRONUNCIA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 204 DEL 1978 RELATIVA ALLA "PROROGATIO EX LEGE" - IRRILEVANZA.*

Ricorre l'ipotesi di difetto di giurisdizione per irregolare composizione del collegio giudicante, derivante da assoluta inidoneità di un suo membro a svolgere le relative funzioni, nel caso di decisione adottata dal consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana con un componente nominato su designazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 6 maggio 1948 n. 654, poiché tale norma è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 22 gennaio 1976 in quanto, prevedendo la possibilità della riconferma dell'incarico, al termine di ogni quadriennio, secondo il discrezionale apprezzamento del consiglio regionale, essa incide sull'indipendenza del giudice già dal momento della nomina, per il solo fatto che questa è avvenuta con la prospettiva del reincarico. Trattandosi di un vizio che attiene alla stessa investitura originaria del giudice, esso non è stato eliminato dalla predetta dichiarazione di incostituzionalità che, se ha fatto cessare la possibilità della riconferma per il futuro, non può avere influito sui provvedimenti di nomina già effettuati, e sussiste anche se la pronuncia sia stata resa dopo il d.P.R. 5 aprile 1978 n. 204, che ha escluso la possibilità della riconferma ed ha stabilito che i membri designati dalla giunta, in carica alla data della sua entrata in vigore, conservano il loro ufficio fino alla nomina dei successori, atteso che l'indipendenza del giudice, come qualità giuridica, se carente al momento della nomina, non può essere acquisita successivamente, ove l'investitura proceda pur sempre da quell'atto. (Conf 4937/82, mass n 422942; (Conf 4985/82, mass n 422940; (Conf 5885/81, mass n 416636; (Conf 5885/81, mass n 416637; (Conf 5432/81, mass n 416140; (Conf 5432/81, mass n 416141; (Conf 3737/80, mass n 407586).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 100, Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)