Sez. 3, Sentenza n. 405 del 03/02/1975 (Rv. 373654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA DURANTE IL PERIODO DI INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA, MA ANTERIORMENTE ALL'INIZIO DEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - SCADENZA DURANTE IL PERIODO DI INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA, MA ANTERIORMENTE ALL'INIZIO DEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - INAMMISSIBILITA.*
Allorquando i venti giorni, previsti dall'art 369 cod proc civ per il deposito del ricorso per Cassazione, siano scaduti durante il periodo di inagibilita della Sede della Corte di Cassazione, ma prima dell'inizio del periodo feriale, il ricorrente non puo beneficiare della sospensione dei termini stabilita dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 e il termine per effettuare il deposito predetto, prorogato in virtu del DM 1 settembre 1970, scade inderogabilmente il 17 settembre 1970. (Conf 2846/71, mass n 354061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., DM 01/09/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)