Sez. 3 - , Sentenza n. 19290 del 29/09/2016 (Rv. 642580 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Appello - Eccezione di tardività - Mera resistenza dell'appellante - Declaratoria di inammissibilità del gravame - Ricorso per cassazione - Deduzione di violazione della disciplina sulla rimessione in termini - Inammissibilità del motivo - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
L'appellante che si sia limitato a resistere all'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata "ex adverso", ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l'atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini, poiché quest'ultima, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)