Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011 (Rv. 620407 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 184-bis, abrogato, e art. 153, secondo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto comune - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Necessaria immediatezza della reazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di manleva proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni, non risultando specificato se il primo, ricorrente in cassazione, avesse, o meno, avanzato immediata istanza di rimessione in termini, ai fini della proposizione di quella domanda, in conseguenza di quanto già emerso a seguito di un'ordinanza istruttoria di esibizione documentale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)