Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15530 del 27/07/2016 (Rv. 640763 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | IRAP - Decorso del termine di decadenza - Sentenza della Corte costituzionale - Applicazione dei principi in tema di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema d'IRAP, il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla data in cui fu effettuato il versamento e non da quello della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, priva, peraltro, di efficacia "erga omnes", che ha tratteggiato i presupposti applicativi del tributo all'attività libero professionale, atteso che i principi in tema di "prospective overruling" presuppongono un mutamento imprevedibile della giurisprudenza su una regola del processo, che comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)