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Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014 (Rv. 631443 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Rimborso di imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - Decorso del termine decadenziale - Applicazione dei principi in tema di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631443-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 com. 1, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)