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Sez. 2, Sentenza n. 30 del 03/01/1966 (Rv. 320069 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320069-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*

Il principio per il quale l'attore in rivendicazione deve dimostrare il suo diritto di proprieta mediante una serie ininterrotta di titoli di acquisto suoi e dei suoi danti causa, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario o per una durata che esaurisca il tempo necessario per l'usucapione (probatio diabolica), trova un logico temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto deduca a scopo difensivo un titolo di acquisto che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene al dante causa dell'attore. Il che si verifica particolarmente quando i due contendenti pongano a base delle rispettive ragioni e difese la riconosciuta originaria appartenenza del bene stesso al comune autore. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)