Sez. 2, Sentenza n. 30 del 03/01/1966 (Rv. 320069 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*
Il principio per il quale l'attore in rivendicazione deve dimostrare il suo diritto di proprieta mediante una serie ininterrotta di titoli di acquisto suoi e dei suoi danti causa, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario o per una durata che esaurisca il tempo necessario per l'usucapione (probatio diabolica), trova un logico temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto deduca a scopo difensivo un titolo di acquisto che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene al dante causa dell'attore. Il che si verifica particolarmente quando i due contendenti pongano a base delle rispettive ragioni e difese la riconosciuta originaria appartenenza del bene stesso al comune autore. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)