Sez. 2, Sentenza n. 2838 del 05/12/1966 (Rv. 325400 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - LIMITI - AMMISSIONI DEL CONVENUTO.*
Il principio secondo cui l'attore deve provare rigorosamente di essere proprietario del fondo rivendicato trova un logico temperamento nelle eventuali ammissioni del convenuto circa la proprieta della controparte o dei suoi danti causa. E cio vale, particolarmente nell'ipotesi in cui lo stesso convenuto abbia dedotto, a scopo difensivo, un titolo di acquisto che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene al dante causa dell'attore, il che si verifica quando i due contendenti pongono a base delle rispettive ragioni la riconosciuta appartenenza del bene rivendicato al comune autore. (Conf 320069).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)