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Sez. L, Sentenza n. 5639 del 20/05/1991 (Rv. 472249 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Trattamento economico di malattia - Sanzione della perdita per assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare - Applicabilità - Condizione - Presupposto.
Stato
decisa il 1991-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472249-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

La sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638) per il lavoratore non trovato nel proprio domicilio in sede di visita di controllo è applicabile solo dopo l'attuazione delle procedure previste dai commi nono e decimo dello stesso art. 5, come sostituito dalla legge di conversione (elaborazione o formulazione e adozione dello schema tipo di convenzione, con relativa approvazione mediante decreto del Ministero della Sanità di concerto con quello del Lavoro e della Previdenza Sociale) e presuppone che, in conformità della relativa disciplina, la visita di controllo sia stata esperimentata entro la "fascia oraria" dalla disciplina stessa prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)