Sez. L, Sentenza n. 3837 del 03/05/1997 (Rv. 504053 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenza per malattia - Inosservanza dell'obbligo di reperibilità - Licenziamento disciplinare - Liceità - Condizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia - oltre a dar luogo a sanzioni (quali la perdita del trattamento economico) comminate per violazione dell'obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie (art. 5, comma quattordicesimo, D.L. n. 496 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983) - può integrare anche un inadempimento sanzionabile (nel rispetto delle regole del contraddittorio poste dall'art. 7 Stat. Lav.) con una sanzione disciplinare (nella specie con il licenziamento disciplinare), ove la condotta del dipendente importi anche la violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 496 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)