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Sez. 2, Sentenza n. 2520 del 10/08/1962 (Rv. 253768 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA PRIVATA - OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTANTE - INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE - NULLITA DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253768-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA PRIVATA - OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTANTE - INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE - NULLITA DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando attore o convenuto e un ente o persona giuridica privata, la mancata o erronea indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio e causa di nullita della citazione, a norma dell'art 164 cod proc civ, soltanto quando, valutato l'atto nel suo complesso, risulti assolutamente equivoca l'identificazione dell'ente attore o convenuto, mentre non sussiste nullita allorquando l'ente sia stato esattamente denominato ed individuato, in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l'atto proviene o su quello che ne e il destinatario. E incensurabile in Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno dell'incertezza assoluta del soggetto, quando il giudizio sia logicamente motivato ed immune da errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)