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Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 25/03/1998 (Rv. 513959 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Avviso di liquidazione del tributo - Omessa impugnazione - Rimborso del tributo - Istanza - Rigetto - Impugnazione - Incontestabilità del pregresso accertamento del debito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513959-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora prima della domanda di rimborso dell'imposta, che si assume non dovuta, sia stato emesso avviso di liquidazione della stessa divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione, nella controversia, insorta a seguito di impugnazione del rigetto della istanza di rimborso, la incontestabilità del pregresso accertamento del debito non può essere riscontrata d'ufficio dalle Commissioni tributarie, senza una deduzione della parte interessata, trattandosi di situazione che non incide sull'ammissibilità della domanda giudiziale e sulla ritualità della costituzione del relativo rapporto processuale, ma che è potenzialmente idonea ad evidenziare l'infondatezza nel merito della domanda medesima, in esito all'esame di vicende extraprocessuali anteriori all'instaurazione della controversia; la tesi della irripetibilità del versamento, in dipendenza del precedente verificarsi di definitività del titolo, è infatti inerente alle condizioni del diritto al rimborso, la cui mancanza influisce al fine di una pronuncia di rigetto della relativa pretesa e può essere oggetto d'indagine soltanto nei limiti in cui sia addotta dalla parte convenuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)