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Sez. 5, Sentenza n. 5241 del 28/02/2008 (Rv. 602220 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Infrazione valutaria - Pagamento della sanzione in pendenza del giudizio di opposizione avverso il provvedimento ingiuntivo - Restituzione della somma corrisposta - Definitività del provvedimento - Caratteri - Principio di legalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602220-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di sanzioni pecuniarie relative a infrazioni valutarie, l'introduzione, ai sensi dell'art 1 della legge n. 326 del 2000, del principio di legalità, con il relativo corollario del "favor rei" in caso di successione di legge più favorevole, trova un limite di applicabilità solo con riferimento alle somme già versate in esecuzione di un "provvedimento definitivo", da intendersi come "non impugnabile" (per scadenza del termine di opposizione) o acquiescenza significata da un "pagamento senza riserve" della sanzione. (Nel caso di specie, la S.C. non ha ravvisato il valore univoco di acquiescenza nel pagamento spontaneo eseguito in pendenza del giudizio di opposizione, in ragione dell'esecutorietà del provvedimento di ingiunzione ed al fine di evitare l'esecuzione forzata; di conseguenza, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ammesso la ripetizione della somma corrisposta).

Riferimenti normativi: Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)