Sez. 3, Ordinanza n. 804 del 02/04/1973 Cc. (dep. 08/05/1973) Rv. 124037 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - REVOCA - IN GENERE - COSE SEQUESTRATE - RESTITUZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA IN CASO DI CONDANNA - ESCLUSIONE - FINALITA DELLA CONFISCA - FATTISPECIE: FILM'I RACCONTI DI CANTERBURY'.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - REVOCA - IN GENERE - COSE SEQUESTRATE - RESTITUZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA IN CASO DI CONDANNA - ESCLUSIONE - FINALITA DELLA CONFISCA - FATTISPECIE: FILM'I RACCONTI DI CANTERBURY'.*
Non e consentita la restituzione di cose sequestrate di cui debba ordinarsi la confisca in caso di condanna. Infatti, la finalita della confisca, che nei casi di cui all'art 240, capoverso n 2 e quando non e consentito l'intervento preventivo dell'autorizzazione ha carattere di prevenzione, sarebbero completamente frustate qualora anche in presenza di una sentenza non irrevocabile di proscioglimento fosse consentita la libera circolazione di cose la cui confisca e obbligatoria in caso di condanna, ove a tale condanna si addivenisse in via definitiva. (fattispecie relativa al film' i racconti di canterbury').*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 622 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 622 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 622 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)