Sez. 3, Sentenza n. 5308 del 03/02/1984 Ud. (dep. 07/06/1984) Rv. 164640 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - PRECLUSIONE DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - PELLICOLA CINEMATOGRAFICA RITENUTA OSCENA - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - NECESSITÀ DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA - RATIO - FATTISPECIE: FILM "CALIGOLA".*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - PRECLUSIONE DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - PELLICOLA CINEMATOGRAFICA RITENUTA OSCENA - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - NECESSITÀ DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA - RATIO - FATTISPECIE: FILM "CALIGOLA".*
L'Estinzione del reato per intervenuta amnistia non preclude l'applicazione della confisca obbligatoria nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, n. 2 cod. pen.. pertanto, qualora sia stato applicato il provvedimento di clemenza, ritenuta l'oscenità della pellicola cinematografica, la cosa deve configurarsi quale elemento materiale, la cui fabbricazione e detenzione costituisce reato perché intrinsecamente destinata alla distribuzione ed alla pubblica proiezione. Si tratta, infatti, di un corpo di reato, soggetto a confisca obbligatoria, a norma dello articolo sopra indicato, indipendentemente dalla declaratoria di Estinzione del reato. Nè è possibile limitare la confisca ad alcune scene allorquando sia stato ritenuto che l'oscenità riguarda la quasi totalità delle sequenze, onde, dovendosi la qualifica di osceno imputarsi al film nella sua globalità, la confisca giustamente deve essere disposta e mantenuta per l'intera pellicola. (fattispecie relativa al film "caligola". (V mass n 124037; (V mass n 124519; (V mass n 138728; (V mass n 138729).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2, Cod. Pen. art. 528 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)