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Sez. U, Sentenza n. 28997 del 19/04/2012 Cc. (dep. 18/07/2012) Rv. 252894 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Controllo della corrispondenza - Visto di controllo - Modalità.
Stato
decisa il 2012-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252894-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il visto di controllo cui può essere sottoposta la corrispondenza dei detenuti ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen. implica necessariamente che, previa apertura non occulta del plico, sul contenuto della corrispondenza stessa sia impresso un segno riconoscibile e idoneo ad attestare l'effettuato controllo da parte dell'autorità, in tal modo venendone resi edotti i soggetti che intrattengono la corrispondenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)