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Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005 (Rv. 580638 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Regolamento di competenza necessario e facoltativo - Inammissibilità - Cause di valore non superiore a Euro 1100 - Regime di impugnabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità in via esclusiva - Pronunce sul merito o sulla competenza (o altre questioni preliminari di rito o di merito) o su entrambi - Inclusione.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580638-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Le sentenze del giudice di pace non sono soggette a regolamento di competenza, nè necessario, nè facoltativo, come espressamente dispone l'art. 46 cod. proc. civ. e, se il valore della causa non supera Euro 1.100, il mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, dello stesso codice sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, sia che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)