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Sez. 3, Ordinanza n. 965 del 22/01/2003 (Rv. 561039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio di individuazione - Valore della causa - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni - valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ. - è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito, o abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza. La sentenza è, invece, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore alle lire due milioni, senza che rilevi, in senso contrario, il fatto che la domanda sia stata accolta solo entro il ricordato limite, e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)