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Sez. U, Sentenza n. 2697 del 05/06/1989 (Rv. 462982 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONI STIPULATE DALL'I.N.A.M. CON I COSIDDETTI LEGALI ESTERNI - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462982-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONI STIPULATE DALL'I.N.A.M. CON I COSIDDETTI LEGALI ESTERNI - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*

Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, fissato dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comporta, con riguardo alle convenzioni stipulate dall'i.N.A.M. con i cosiddetti legali esterni, per regolamentarne i singoli futuri rapporti di prestazione d'opera professionale, la nullità delle convenzioni medesime nella parte in cui contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi (sempreché non risulti una causa gratuita, di per sè non ravvisabile in relazione alla mera funzione pubblica dell'istituto), con la conseguenza che i compensi di quei professionisti restano soggetti all'applicazione delle tariffe, salva restando la Rilevanza, al fine della loro concreta quantificazione fra il minimo ed il massimo, del carattere semplice o ripetitivo delle relative prestazioni. (Conf 3814/84, mass n 435776).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)