Sez. U, Sentenza n. 3814 del 28/06/1984 (Rv. 435776 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONI STIPULATE DALL'INAM CON LEGALI ESTERNI - PREVISIONE DI UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI MINIMI TARIFFARI - NULLITÀ DELLA CONVENZIONE - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE AI COMPENSI PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONI STIPULATE DALL'INAM CON LEGALI ESTERNI - PREVISIONE DI UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI MINIMI TARIFFARI - NULLITÀ DELLA CONVENZIONE - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE AI COMPENSI PROFESSIONALI - OBBLIGATORIETÀ.*
Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, fissato dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comporta, con riguardo alle convenzioni stipulate dall'INAM con i cosiddetti legali esterni, per regolamentarne i singoli futuri rapporti di prestazione d'opera professionale, la nullità delle convenzioni medesime nella parte in cui contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi (sempreché non risulti una causa gratuita, di per sè non ravvisabile in relazione alla mera funzione pubblica dell'istituto), con la conseguenza che i compensi di quei professionisti restano soggetti all'applicazione delle tariffe, salva restando la Rilevanza, al fine della loro concreta quantificazione fra il minimo ed il massimo, del carattere semplice o ripetitivo delle relative prestazioni. (V 4366/81, mass n 415057; (V 106/81, mass n 410502; (V 4114/80, mass n 408017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)