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Sez. 5 - , Sentenza n. 24276 del 30/09/2019 (Rv. 655156 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE - IN GENERE | Attività di accertamento - Delega al concessionario da parte dei Comuni - Legittimità - Contestazione della delega - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655156-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE - IN GENERE

In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che, pur in presenza degli estremi della determina di affidamento del servizio nell'avviso di accertamento ed in assenza di specifica indicazione da parte del contribuente circa i profili di illegittimità, aveva onerato il Comune di allegare i documenti giustificativi dell'attribuzione del servizio di accertamento al concessionario trattandosi, tuttavia, di atti soggetti a pubblicità legale e quindi da presumere conoscibili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)