Sez. T, Ordinanza n. 4518 del 28/02/2026 (Rv. 678048-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento di immobili a società con sede effettiva in uno Stato UE - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Esterovestizione - Misura proporzionale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti di conferimento di beni immobili in favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell'Unione, in quanto la società avente sede effettiva e non fittizia nello Stato estero è soggetta al potere impositivo di quest'ultimo, mentre, in caso di cd. esterovestizione, la natura fittizia della sede comporta l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, venendo meno la ratio della minor imposizione.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)