Sez. 1, Sentenza n. 1559 del 15/05/1985 Cc. (dep. 12/06/1985) Rv. 169723 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - EVASIONE DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - RILASCIO ED UTILIZZAZIONE DI DOCUMENTI FALSIFICATI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 4 N. 1 LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 - DIVERSITÀ TRA IL LUOGO DEL "RILASCIO" E QUELLO DELLA "UTILIZZAZIONE" - DISTINTI REATI - GIUDICE COMPETENTE.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - EVASIONE DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - RILASCIO ED UTILIZZAZIONE DI DOCUMENTI FALSIFICATI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 4 N. 1 LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 - DIVERSITÀ TRA IL LUOGO DEL "RILASCIO" E QUELLO DELLA "UTILIZZAZIONE" - DISTINTI REATI - GIUDICE COMPETENTE.*
In tema di repressione della evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in caso di diversità territoriale tra il luogo del "rilascio" e quello della "utilizzazione" di documenti falsificati per le finalità contemplate dalla disposizione dell'art. 4 n. 1 legge 7 agosto 1982, n. 516, le relative ipotesi di reato devono essere distintamente conosciute dal giudice del luogo in cui ciascuna di esse è stata consumata. Infatti, il rilascio e l'utilizzazione sono previsti disgiuntamente dalla citata norma e si consumano il primo, con il rilascio del documento falsificato e, il secondo con la utilizzazione di esso, quando la utilizzazione medesima si manifesti con modalità diverse dal rilascio, né sussiste "concorso necessario", bensì eventuale, fra i due comportamenti, anche quando una parte dell'attività dei diversi soggetti possa in concreto coincidere.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)