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Sez. 1, Sentenza n. 5860 del 03/10/1986 (Rv. 448267 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'OPPONENTE - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE ALL'OPPOSTO.*
Stato
decisa il 1986-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448267-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'OPPONENTE - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE ALL'OPPOSTO.*

Nell'opposizione avverso decreto ingiuntivo, il termine per la Costituzione in giudizio dell'opponente, la cui inosservanza determina l'improcedibilità dell'opposizione, decorre, in applicazione dell'art. 165 primo comma cod. proc. civ., dalla data della notificazione dell'atto al creditore opposto, mentre resta in proposito irrilevante che solo in data successiva l'ufficiale giudiziario abbia provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 645 primo comma cod. proc. civ., a notificare al cancelliere avviso dell'opposizione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)