diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19589 del 24/07/2018 (Rv. 649856 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | IRPEG e ILOR - Esenzione ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 (testo originario) - Costi indeducibili - Computo - Necessità.
Stato
decisa il 2018-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649856-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per la cooperazione, l'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), deve essere interpretato nel senso che anche i costi indeducibili vanno considerati tra quelli complessivi ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro, in quanto esclude dal relativo computo i soli costi per l'acquisto delle materie prime.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)