Sez. 5 - , Ordinanza n. 28598 del 29/11/2017 (Rv. 646517 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | - Disciplina ex art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 (nel testo originario) - Esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per la cooperazione ed in base all'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e dai loro consorzi non potevano essere assoggettati, in tutto o in parte, all'IRPEG e all'ILOR se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestavano la loro opera con carattere di continuità non era inferiore al sessanta o al quaranta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)