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Sez. L, Sentenza n. 4288 del 19/02/2025 (Rv. 673730-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali - Accredito contributivo figurativo ex art. 5 l. n. 96 del 1955 - Copertura dell'intero periodo assicurativo del lavoratore - Esclusione - Copertura dei soli periodi, compresi tra il 7 luglio 1938 ed il 25 aprile 1945, privi di contribuzione a causa delle persecuzioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673730-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 l. n. 96 del 1955 per i perseguitati per motivi razziali non copre l'intero periodo assicurativo del lavoratore, ma i soli rapporti contributivi nei quali si siano verificati, dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945, dei vuoti di contribuzione in ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa delle persecuzioni.

Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)