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Sez. L, Sentenza n. 12036 del 09/08/2003 (Rv. 565861 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Presupposti - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Dimostrazione - Lavoratori domestici - Casalinga - Equiparabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565861-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Tra i lavoratori domestici (per i quali l'iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche obbligatoria), che possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova, non rientra chi svolga solo attività di casalinga, come tale non riconducibile tra i lavoratori subordinati addetti ai servizi familiari.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 1118 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)