Sez. L, Sentenza n. 11487 del 13/10/1999 (Rv. 530612 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Presupposti - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Dimostrazione - Lavoratori domestici - Iscrizione al collocamento obbligatorio - Necessità - Esclusione - Ricorso a tutti i mezzi di prova - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
I lavoratori addetti ai servizi familiari (lavoratori domestici); per i quali l'iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche è obbligatoria, possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, dato che per detti lavoratori l'iscrizione al collocamento obbligatorio (o la relativa richiesta), nell'ipotesi in cui l'inserimento nel mondo del lavoro non sia ritenuto dall'interessato stesso possibile o comunque ragionevole in considerazione delle sue condizioni fisiche, sarebbe diretta al solo scopo - estraneo alla "ratio" della legge n. 482 del 1968 - di precostituire la prova formale del requisito della incollocabilità.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)