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Sez. L, Sentenza n. 6372 del 22/07/1987 (Rv. 454649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - interpretando l'art. 31 CCNL 22 luglio 1980 per il personale non medico dipendente da case di cura private - aveva ritenuto che l'indennità cosiddetta ospedaliera spetta a tutti i dipendenti che operino in ambiente in cui siano ricoverati soggetti portatori di malattie "infettive e non", e quindi, anche ai dipendenti di un istituto di assistenza agli spastici in presenza di attività terapeutiche e rieducative in favore degli stessi). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 22/07/1980 num. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)