Sez. 5, Sentenza n. 16439 del 04/08/2005 (Rv. 584067 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex d.l. n. 429 del 1982 - Base imponibile - Omessa inclusione di una posta contabile oggetto di controversia tributaria pendente - Validità della dichiarazione integrativa - Errore di calcolo del contribuente - Configurabilità - Rettifica in sede di liquidazione delle imposte ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora il contribuente presenti (nella specie ai soli ai fini Irpef) una dichiarazione integrativa per definizione automatica, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, valida per i profili formale e sostanziale, perché redatta sul prescritto stampato e riferita a tutti gli anni e le imposte oggetto del condono, ma ometta di inserire nella base di calcolo del tributo dovuto la posta contabile relativa ad un provento (nella specie, la indennità di espropriazione immobiliare riscossa dal contribuente) rispetto al quale sia pendente la lite avverso il relativo accertamento tributario, l'ufficio legittimamente rettifica l'errore di calcolo commesso dal contribuente, in sede di liquidazione delle imposte dovute per la dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)