Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 02/03/2005 (Rv. 582321 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Imposte dirette dovute in base al condono disposto dal d.l. n. 429 del 1982 - Liquidazione da parte dell'ufficio finanziario - Riscossione - Mediante iscrizione a ruolo per differenza - Legittimità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Le imposte dirette dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, a norma dell'art. 20 sono liquidate definitivamente dagli uffici o dai centri di servizio che hanno ricevuto la dichiarazione stessa, "tenendo conto delle somme versate e iscritte a ruolo", e pertanto le "maggiori" somme dovute sono legittimamente riscosse mediante iscrizione a ruolo per differenza. Se, infatti, la legge prevede una liquidazione delle maggiori somme rispetto a quelle dovute in base alla dichiarazione rettificata, e un'iscrizione a ruolo che tenga conto dei ruoli già emessi, ciò comporta che l'ufficio può proseguire la riscossione per la differenza, riducendo gli importi originariamente pretesi attraverso un'operazione di compensazione testualmente prevista dalla norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)