Sez. 3 - , Ordinanza n. 18331 del 07/06/2022 (Rv. 665020 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI | Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede - Versamento dell'intero importo del credito da parte del terzo pignorato - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione.
Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)