diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1271 del 01/12/1970 Ud. (dep. 17/12/1970) Rv. 115994 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERI - PRIORITA DEL CRITERIO OGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DI QUELLO SOGGETTIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115994-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERI - PRIORITA DEL CRITERIO OGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DI QUELLO SOGGETTIVO - FATTISPECIE.*

Per la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita, occorre che il danno sia non solo lieve, ma lievissimo, dal punto di vista oggettivo e da quello soggettivo. Ritenuta la non tenuita del danno dal punto di vista oggettivo, non occorre indagare sulle condizioni economiche della persona offesa. (fattispecie in cui e stato ritenuto oggettivamente non esiguo un danno di lire centottantottomila). (Conf 115316, 113764, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)