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Sez. 2, Sentenza n. 103 del 23/01/1970 Ud. (dep. 12/09/1970) Rv. 115316 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - PRIORITA DEL CRITERIO OGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO SOGGETTIVO - DANNO ALLO STATO O A ENTI PUBBLICI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115316-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - PRIORITA DEL CRITERIO OGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO SOGGETTIVO - DANNO ALLO STATO O A ENTI PUBBLICI - CRITERI.*

La speciale tenuita del danno deve essere valutata prevalentemente ed anzitutto in relazione alla consistenza ed al valore della cosa costituisce criterio sussidiario quello che ha riguardo alle condizioni economiche della persona offesa. Percio non occorre indagare sulla situazione economica della persona offesa quando il valore della cosa in se escluda la particolare tenuita del danno. In particolare, per i reati in pregiudizio dello stato ed in genere degli enti pubblici, piu che alla consistenza della entita patrimoniale genericamente considerata devesi in ogni caso aver riguardo ai molti oneri che su tali enti gravano. (Conf 112673, 109963, anno 1969 107049, 106681, 106407, anno 1968 103988, anno 1967, ed ivi citate V 113751, anno 1970 102996, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)