Sez. L, Sentenza n. 4051 del 20/06/1981 (Rv. 414707 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DEGLI ADDETTI AL GIOCO E DEI GESTORI DI CASE DA GIOCO - ATTRIBUZIONE DI QUOTE DELLE VINCITE CON RISCOSSIONE IMMEDIATA DA PARTE DEI 'CROUPIERS' QUALI MANDATARI - NATURA RETRIBUTIVA E BASE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DEGLI ADDETTI AL GIOCO E DEI GESTORI DI CASE DA GIOCO - ATTRIBUZIONE DI QUOTE DELLE VINCITE CON RISCOSSIONE IMMEDIATA DA PARTE DEI 'CROUPIERS' QUALI MANDATARI - NATURA RETRIBUTIVA E BASE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La prassi diffusa nelle case da gioco e generalmente osservata sulla base di una opinio necessitatis, di devolvere una quota delle vincite ai croupiers, e di ripartire il conseguente coacervo tra gli addetti al gioco ed il gestore della casa, ha fatto sorgere un uso normativo in base al quale la attribuzione ai beneficiarii delle quote opera immediatamente alla riscossione della somma da parte del croupier il quale pertanto agisce come mandatario. Conseguentemente, nella specie non opera il regime dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797, e la quota di spettanza del singolo addetto non assume natura retributiva e non puo essere ricompresa nella base contributiva previdenziale se non nella misura in cui le parti del rapporto di lavoro non vi abbiano conferito una specifica funzione di coefficiente integrativo della retribuzione. (V 3080/74, mass n 371545).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)