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Sez. L, Sentenza n. 3080 del 23/10/1974 (Rv. 371545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - 'MANCÈ - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITA AI FINI DELL'INDENNITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - 'MANCÈ - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITA AI FINI DELL'INDENNITA - CONDIZIONI.*

Le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione ed essere, pertanto, computate nell'indennita di anzianita, soltanto a condizione che esse costituiscano un introito normale, privo del carattere di straordinarieta ed eventualita, perche corrisposte abitualmente dai clienti, che il loro gettito sia determinabile a priori, in base a precisi accertamenti statistici e sempre che le parti abbiano attribuito alle medesime, in Sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della mercede. Ove manchi tale pattuizione, la natura retributiva deve essere esclusa, anche per quanto attiene alle mance percepite dal personale delle case da gioco, non sussistendo alcuna norma suppletiva di legge o posta dagli Usi la quale disponga, per tali lavoratori ed in assenza di uno specifico accordo delle parti, l'assunzione delle mance nel corrispettivo pattuito. (Conf 2525'72, mass n 360025; 260'66, mass n 320485).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)