Sez. 5, Sentenza n. 7882 del 30/03/2007 (Rv. 596847 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Ambito applicativo - Controversia in tema di assoggettabilità ad INVIM dell'atto di conferimento di un bene in una società di capitali - Definizione agevolata - Ammissibilità - Sospensione dei termini di impugnazione - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, rientra nella nozione di "lite pendente", suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia in materia di INVIM avente ad oggetto l'assoggettamento ad imposta dell'atto di conferimento di un bene in una società di capitali, di cui si faccia valere l'incompatibilità con la direttiva CEE n. 69/335 del Consiglio, del 17 luglio 1969: essa, infatti, non ha ad oggetto il controllo di una mera operazione contabile, ma l'interpretazione di norme giuridiche, al fine di stabilire la legittimità dell'atto impositivo, con la conseguenza che trova applicazione la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal comma sesto dell'art. 16 cit.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)