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Sez. 5, Sentenza n. 10753 del 10/05/2006 (Rv. 591032 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Liti condonabili - Individuazione - Criteri - Qualificazione formale dell'atto impugnato - Irrilevanza - Carattere sostanzialmente impositivo dell'atto - Attinenza del medesimo all'accertamento dei presupposti e criteri dell'imposizione - Necessità - Fattispecie in tema di avviso di liquidazione per imposta di registro e INVIM conseguente a conferimento in società di un immobile.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591032-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ciò che rileva ai fini della condonabilità della lite è non già la qualificazione formale dell'atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell'amministrazione, la cui contestazione da parte del contribuente vale a integrare una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell'obbligazione tributaria, dovendosi ritenere atto impositivo qualsiasi atto dell'ufficio che attiene all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e criteri dell'imposizione, e non si limiti alla mera liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili. (Fattispecie relativa ad avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria, catastale e INVIM, conseguente al conferimento in società di un immobile a copertura di un aumento di capitale, la cui impugnazione da parte del contribuente, per asserito contrasto della normativa nazionale, relativa alle predette imposte, con la disciplina comunitaria, è stata ritenuta dalla S.C. integrativa di lite definibile ai sensi del citato art. 16).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Cod. Civ. art. 2432, Cod. Civ. art. 2440, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)