Sez. L, Sentenza n. 7767 del 24/06/1992 (Rv. 477910 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libretto di lavoro, certificato di lavoro | Annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Prove contrarie - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libretto di lavoro, certificato di lavoro
Le annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla l. 10 gennaio 1935, n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni, però, ben possono essere contrastate con altri mezzi di prova documentali, testimoniali o anche solo presuntivi, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ. è limitato alla prova contro documenti che racchiudano una convenzione fra la parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2124, Cod. Civ. art. 2722, Legge 10/01/1935 num. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)