Sez. L, Sentenza n. 10529 del 27/11/1996 (Rv. 500828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO | Annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Prove contrarie - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO
Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 10/01/1935 num. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)