Sez. 1, Sentenza n. 23047 del 02/11/2007 (Rv. 599778 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Accertamento - Criteri - Complessità del caso - Portata - Mero riferimento alla complessità del "petitum" - Sufficienza - Esclusione - Attività istruttoria complessa - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In relazione ai criteri di accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di cui all'art.2 della legge n. 89 del 2001, il mero riferimento alla complessità del "petitum", senza ulteriori notazioni sulla vicenda processuale, non basta ad evidenziare una particolare "complessità del caso", espressa dalla consistenza dei temi su cui il giudice deve svolgere attività istruttoria e decisoria, e non consente l'individuazione di specifiche circostanze che abbiano richiesto un'istruttoria lunga e complessa sotto il profilo quantitativo o qualitativo, in concreto giustificando la maggior durata del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva dedotto la complessità della controversia, avente ad oggetto la revisione della pensione di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dal notevole numero d'interessati e dalla ricorrenza di questioni, come la soppressione di perequazioni automatiche, di aumenti salariali, di mancato computo di un decimo dell'ultimo stipendio per competenze accessorie, senza chiarire come, dette circostanze, si fossero tradotte, in concreto, nella necessità di una lunga e complessa fase istruttoria).
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)