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Sez. 1, Sentenza n. 19881 del 13/10/2005 (Rv. 584057 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Accertamento - Criteri - Parametro cronologico fissato dalla C.E.D.U. - Derogabilità - Limiti - Complessità del caso - Portata - Mero riferimento alla complessità del "petitum" - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584057-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In relazione ai criteri di accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il mero riferimento alla complessità del "petitum", senza ulteriori notazioni sulla vicenda processuale, non basta ad evidenziare una particolare "complessità del caso", espressa dalla consistenza dei temi su cui il giudice deve svolgere attività istruttoria e decisoria, e non consente l'individuazione di specifiche circostanze che in concreto giustifichino il discostamento dal parametro cronologico elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, cui il giudice nazionale deve nei limiti del possibile conformarsi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)