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Sez. 1, Sentenza n. 12864 del 24/02/1988 Ud. (dep. 29/12/1988) Rv. 180050 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO DA DUE O PIÙ PERSONE - RITUALE CONTESTAZIONE - REQUISITO NECESSARIO E SUFFICIENTE - FATTISPECIE: PRETESO DIFETTO DI CONTESTAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180050-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO DA DUE O PIÙ PERSONE - RITUALE CONTESTAZIONE - REQUISITO NECESSARIO E SUFFICIENTE - FATTISPECIE: PRETESO DIFETTO DI CONTESTAZIONE.*

In tema di porto abusivo di armi, ai fini della rituale contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, è sufficiente l'enunciazione nel capo di imputazione che il delitto è stato commesso dall'imputato in concorso con altra o con altre persone, note od ignote, poiché l'imputato è posto nella condizione di conoscere la reale portata della contestazione e di esercitare in tutta la sua pienezza il diritto di difesa. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva invece sostenuto che la contestazione, come sopra articolata, si esauriva nella contestazione del concorso di persone nel reato). (Conf mass n 151359).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)