Sez. 2, Sentenza n. 10188 del 03/08/2000 (Rv. 539119 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Vizi che rendono la cosa inidonea all'uso o mancanza di qualità della cosa venduta - Azione di risoluzione del contratto di compravendita - Termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. - Applicabilità - Distinzione delle predette ipotesi da quella di consegna di "aliud pro alio" - Assoggettamento di tale ultima ipotesi alla disciplina dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ. - Termini di cui al citato art. 1495 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
L'azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi che rendono la cosa venduta inidonea all'uso si fonda sul disposto degli artt. 1490, 1492 e 1495 cod. civ., e soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 dello stesso codice, termini che riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, ma non per consegna di "aliud pro alio", ipotesi più grave di inadempimento - che si realizza quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o sia assolutamente priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente - assoggettata alla disciplina dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., e, quindi, svincolata dall'osservanza dei predetti termini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)